Pubblicazione legale:
All’accoglimento dell’azione segue che l’atto impugnato, dunque revocato, si ha per non compiuto, inopponibile, meglio irrilevante, per il solo creditore vittorioso, il quale, se ed in quanto munito di titolo esecutivo, contro il debitore, potrà rivolgere l’azione esecutiva sui beni oggetto dell’atto revocato nei confronti diretti del terzo acquirente, salvi e impregiudicati gli effetti inter partes originari e, in genere, quelli che possono sopravanzare alla tacitazione del revocante e/o all’esito dell’azione esecutiva di questi. Ferma, non scalfita, ora, nonostante le esitazioni del passato (quando, non razionalizzato il fenomeno della dissociazione soggettiva degli effetti, ci si trovava costretti a piegare, manipolare, i concetti tradizionali), la validità intrinseca dell’atto, la revoca non comporta la reintegrazione del patrimonio ma la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica, costituita da tutti i beni presenti e futuri dell’obbligato, che il suo dato atto aveva diminuito o altrimenti peggiorata .
Fonte: Gazzetta Forense, 3/2022, 616 ss.