Pubblicazione legale:
È del resto davvero varia, multiforme, la pratica revocatoria. Anche se le vicende di cui con maggior frequenza ci si occupa nel foro sono catalogabili in pochi elenchi, non più di tre quattro, forse cinque: in quelli più fitti sono iscritti i casi di frode evidente, vicina spesso al falso6; i casi di frode tutt’altro che evidente, a volte davvero sofisticata, in altri piuttosto corti, nei tribunali almeno di provincia; in uno solo, fondamentalmente, i casi in cui al terzo – revoca o non revoca – non si può rimproverare nulla, o poco e niente; elenco quest’ultimo che si allungherebbe di molto vi si iscrivessero i ruoli aperti dietro iniziativa dei curatori fallimentari (...) Ampio e diversificato lo scenario, ciononostante, vi è chi afferma la essenziale liceità dell’atto in frode al creditore. Questa la tesi che muove dal postulato, invero discutibile, che la revocatoria non abbia natura e/od effetto sanzionatorio. Che, in altri termini, la reazione dell’ordinamento (...) mai, in nessun caso, implichi riprovazione. Opinato invero che senza l’obbligazione od altra norma primaria, impositiva di uno specifico obbligo di protezione, l’attività giuridica sia libera, in certi limiti s’intende (questo lo si deve per forza concedere), e che, producesse questa la lesione del diritto altrui, ecco, la tal lesione sarebbe giusta. O, meglio, non ingiusta. Ma vi è anche chi, al contrario, afferma la illiceità dell’atto revocato, se non essenziale, quando almeno la frode sia la giustificazione obiettiva (...) dell’atto.
Fonte: Scritti in memoria di Rodolfo Sacco