Formazione del titolo esecutivo - in specie revocatorio - a favore del creditore particolare del coniuge in regime di comunione legale dei beni e sua attuazione sui beni comuni e/od in dotazione del fondo patrimoniale

Scritto da: Riccardo Riccò - Gazzetta Forenze, fasc. 6/2023




Pubblicazione legale: Per la giurisprudenza che da più di trent’anni si è consolidata, la comunione legale dei coniugi è comunione strutturalmente senza quote (1). Più recente il consolidamento del principio per cui l’esecuzione per debiti personali di uno solo dei coniugi deve riguardare il o i beni (in comunione) nella loro interezza e non, dunque, per la metà di ideale spettanza del coniuge debitore, e va per tanto promossa nei confronti di entrambi i coniugi, necessariamente (2). Al coniuge non debitore spetterebbe il diritto al prelievo del 50% del ricavato lordo della vendita del bene (per l’intero) staggito, secondo l’orientamento della giurisprudenza oggi - forse – prevalente (3). Per la revoca della dotazione del fondo patrimoniale di un bene personale (od anche a fortiori coniugale) il creditore particolare deve trarre a giudizio anche, necessariamente, il coniuge non debitore, quando anche questi non fosse parte (formale) dell’atto impugnato né di quello istitutivo del fondo, dice la Cassazione, sez. 3a (4). Per la revoca degli atti dispositivi dei beni in comunione, anche se acquisitivi, il litisconsorzio necessario dei coniugi è imposto dalla giurisprudenza ancor oggi - forse – minoritaria (5). Nell’articolo che segue l’autore sottopone ad analisi critica i principi di diritto espressi nelle massime 1, 3 e 5, anzi riportate.

Fonte: Gazzetta Forenze, fasc. 6/2023



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Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




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