Pubblicazione legale:
Causazione, da un punto di vista naturalistico, sembra concetto piuttosto semplice, di intuitiva evidenza. Ma solo quando sia osservabile la concatenazione quasi meccanica dei fenomeni. Ed è ciò che avviene in relazione ai fenomeni fisici più elementari. Quando invece si abbia a che fare con fenomeni più complessi od astratti, le cose si complicano notevolmente. Dall’angolo prospettico del diritto si può intanto dire che la causazione, ovvero la relazione di causa ed effetto corrente tra due fenomeni succedutisi nel tempo [se A allora B], diviene rilevante tutte le volte che la fattispecie delineata normativamente presupponga il cagionamento, la produzione, ecc., o la causazione appunto, di una situazione si direbbe finale (B). E che ciò che alle volte non può non sembrare assurdo al naturalista, o al medico legale, e allo scienziato in genere, appare invece quasi banale al giurista, in quanto questi intende — e si riferisce alla causazione rilevante per il diritto. Infatti, «il concetto di “causalità” (...) muta al variare del punto di vista di volta in volta prescelto da chi ha interesse ad accertare rapporti di causa ed effetto tra determinati fenomeni», e dunque il punto di vista dell’interprete e operatore del diritto condiziona l’analisi della causazione al punto di imprimere su di essa i tratti del giudizio di responsabilità [o della soluzione del diverso conflitto di interessi in cui si sostanzia l’operazione giudiziale, e prima ancora giuridica, ed anche economica].
Fonte: Digesto discipline privatistiche. Sezione civile. Agg. V