Causalità e fortuito nella responsabilità civile

Scritto da: Riccardo Riccò - Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 590 ss.




Pubblicazione legale: Per l’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito dirime la responsabilità del custode. Secondo l’orientamento prevalente si tratterebbe di responsabilità oggettiva; la ricorrenza del fortuito varrebbe ad interrompere il nesso di causalità tra (cosa in) custodia e danno. così che sembrerebbe preclusa ogni indagine circa la condotta con- cretamente osservata dal convenuto. Così tuttavia non è mai, o quasi mai, posto che la magnificazione o, al contrario, la censura della condotta prestata dal custode, raramente non interviene. La cosa è però perfettamente comprensibile, se non altro per l’apparente liaison che intercorre tra la causa legale di esclusione della responsabilità da custodia, i.e. il caso fortuito, e l’attività di cui è onerato il custode. Ciò detto, è evidente che è dalla concreta conformazione del fortuito e/o dell’onere di apprestamento delle cautele volte ad evitarlo, che dipende la definitiva allocazione del danno. (...) In molti casi (...) non si discute tanto della materiale derivazione del danno da una data fonte di pericolo, naturalisticamente intesa, quanto, piuttosto, della idoneità di determinate cautele ad elidere od attenuare il danno o pericolo, e dunque della liceità od illiceità dell’agire comunque censurato, e cioè dell’eventuale inerzia.

Fonte: Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 590 ss.



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Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




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