Caso legale:
IL GIP del Tribunale di Sassari ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale nei confronti di due infermiere straniere e del direttore sanitario di una RSA presso la quale lavoravano per i reati di cui agli artt. 110, 348 e 356 c.p. L'accusa per le prime era esercizio abusivo della professione infermieristica e per il secondo avere consentito che la esercitassero in mancanza del requisito dell'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche territorialmente competente. Le due infermiere erano state assunte ai sensi dell'art. 13 d.l. 18/2020 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materi di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della P.A.). Sia il Ministero della salute che l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità avevano ritenuto che tra le norme derogate non vi fosse quella che impone l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale. Accogliendo le tesi della difesa nelle memorie ex art. 415 bis c.p.p., il P.M. ha invece affermato che nel periodo in contestazione – da luglio a dicembre 2022 l’iscrizione al locale ordine professionale non fosse necessaria. Ha chiesto dunque l’archiviazione che è stata poi disposta dal GIP. Qui di seguito un estratto della richiesta del PM.