Concorso Vigile del Fuoco - Prova di acquaticità - Annullamento esclusione

Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21.1.2020 n. 783




Sentenza giudiziaria: E' illegittima l'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova di acquaticità. Era onere imprescindibile della resistente quello di dover rappresentare, in modo oggettivo ed univoco, le modalità attraverso le quali la parte non ha superato la prova natatoria, atteso che lo scarto attestato ( 1 secondo), invero presuppone la utilizzazione di strumenti elettronici dotati di altissima precisione, mentre tale risultato è dovuto ad una mera misurazione manuale che, in quanto tale, non offre una oggettiva garanzia dell’esito riportato proprio in relazione al minimo scarto temporale attestato, che può, comunque, essere superato solo attraverso una rigorosissima motivazione della procedura che, nella presente vicenda, è mancata, limitandosi la p.a. a riportare solo l’esito dell’accertamento.



Pubblicato da:


Raffaele Soddu

Avvocato a Cagliari




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