Sfratto per morosità. La legittimazione passiva in caso di fitto di ramo d'azienda spetta al cessionario

Tribunale di Napoli Nord - Anno 2023




Caso legale: In caso di fitto di ramo d’azienda, la domanda di risoluzione del contratto di locazione a causa di morosità deve essere attivata nei confronti del reale ed attuale titolare, ex latere conductoris del rapporto locativo dedotto in lite. E’ il principio affermato dal Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di un giudizio che vedeva contrapposta la proprietaria di un immobile ed una società titolare del contratto di locazione. Quest'ultima rapp.ta e difesa in giudizio dallo studio legale de Chiara. Il giudice ha respinto la domanda proposta da parte attrice e tesa alla risoluzione del contratto con consegna delle chiavi dell’immobile ravvisando l’assoluta carenza di legittimazione passiva gravante sulla società convenuta. Quest’ultima, prima della notifica dell’Atto di Citazione per la convalida di sfratto cui aveva fatto seguito il giudizio di opposizione, aveva concesso in fitto il ramo d’azienda ad altro soggetto giuridico. Il giudice adito ha argomentato il respingimento della domanda affermando che “Avveratasi la cessione non vi sono dubbi che l'unico e solo titolare passivo del rapporto contrattuale (ex latere conductoris) è il cessionario e non più il cedente; ne consegue che il vero ed unico legittimato passivo (id est, titolare passivo del relativo rapporto controverso) per tutte le azioni contrattuali scaturenti dal contratto ceduto è il cessionario e non più il cedente (...) impostazione, questa, recepita, da ultimo, da Cass. 11967/2013 e dai numerosi precedenti ivi richiamati".



Pubblicato da:


Raffaele De Chiara

Avvocato civilista




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