Storno di clientela e concorrenza sleale

Sentenza del 22/07/2024 del Tribunale di Brescia n. 3162




Sentenza giudiziaria: La segnalazione di un cliente e l'ampliamento dell'impianto, che gli era stato fornito da una precedente azienda, da parte di una nuova fornitrice che si avvale di alcuni dipendenti di quella precedente non costituisce storno di clientela o atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 Cod. Civ., salva la dimostrazione dell'utilizzo d'informazioni riservate da parte della nuova fornitrice.



Pubblicato da:


Pietro Losi

Avvocato Giuslavorista a Reggio Emilia




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