Sentenza giudiziaria:
La Corte di Appello de L’Aquila, accogliendo il reclamo promosso da un giovane papà che aveva visto negare dal Tribunale di Vasto il suo diritto a pernottare con la figlia di soli due anni e a portarla con sé anche presso la propria residenza, ha indubbiamente mostrato di uniformarsi a i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Tutto nasce, da un decreto del Tribunale civile di Vasto (a definizione del procedimento in Camera di Consiglio R.G.V.G. n. 314/2016) che, pur avendo disposto l’affidamento condiviso ai due genitori ex conviventi della figlia di soli due anni con collocamento presso la madre (residente a San Salvo), pur non rilevando profili di inidoneità del padre non collocatario, senza alcuna motivazione specifica, negava al padre (residente a Milano) di poter pernottare con la figlia. Nulla disponendo anche in merito al diritto di visita di questi per le festività natalizie, pasquali ed estive.
La Corte di Appello de L’Aquila, in piena condivisione non solo della più recente giurisprudenza in materia ma anche della più recente letteratura in ambito psicologico, con grande sensibilità giuridica, ha ritenuto che: “la pur tenera età della bambina non giustifica la limitazione a frequentare il padre solo di giorno, specialmente se si consideri che quello, per via della distanza, la incontra un solo fine settimana al mese, e per vederla deve sobbarcarsi un lungo viaggio. Allo stesso modo è fondato il rilievo secondo il quale è stata omessa qualsiasi statuizione circa i modi ed i tempi con i quali il padre potrà stare con la figlia durante le festività e d’estate.”