Pubblicazione legale:
-Avv.to Pasqualfabrizio A. A. FRÀNCICA MAYO di PANAIA- (Maggio 2020)
È di recente pronuncia la Suprema Corte che, con propria Sentenza n.° 16183/2021, ha sancito la violazione degli obblighi di assistenza familiare in favore dei figli da parte di un genitore (nel caso trattato riguardava il padre).
Per tale Pronuncia gli Ermellini hanno stabilito che chi è tenuto a corrispondere il contributo all'ex coniuge per il mantenimento dei figli, deve provare la sua effettiva impossibilità ad adempiere, e non, al contrario (per come posto a difesa dell'imputato), la capacità di provvedere autonomamente ai figli dell'ex coniuge richiedente l'adempimento di tale diritto in favore dei figli. Queste le ragioni per la quali la Cassazione ha respinto, quindi, il ricorso di un uomo che in Appello e di nuovo in Cassazione ha fatto presente che, non sussistendo lo stato di bisogno dei figli ai quali provvedeva da diversi anni la moglie, non può essere ritenuto responsabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
A fondamento di tale pronuncia, si richiama fondamentalmente la previsione data dall'Art. 570 C.P., che recita:
"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
...omissis..."