Pubblicazione legale:
-Avv.
Pasqualfabrizio A. A. FRÁNCICA MAYO di PANAIA- (Gennaio 2022)
Argomento
sempre di alto interesse nel Mondo Giuridico è quello riguardante le notifiche
degli Atti, dalle quali spesso dipende la lungaggine delle Procedure
Giudiziarie od addirittura la prescrizione del Diritto preteso, per assenza del
destinatario, per mancanza di indicazioni del nome del destinatario su citofoni
e cassette postali, nonché per irreperibilità.
Sul
tema si sono, quindi, nuovamente espressi gli Ermellini (Cass. Civ., I^ Sez.,
Ord. 27 Gennaio 2022, n.° 2530), i quali hanno chiarito essenzialmente quale
sia la “normale diligenza” degli Ufficiali Giudiziari (a sommesso avviso dello
scrivente da estendersi ad ogni messo notificatore) nello svolgimento delle
loro funzioni in tema di notificazione ex Art. 143 C.P.C. (e quindi per le
Procedure Civili, Tributarie ed Amministrative): la Suprema Corte, infatti,
richiamando fin’anche Sue precedenti pronunce (Cass. n.° 6761/2004 e Sentenza
n.° 8638/2017), ha enunciato “…il principio di Diritto secondo cui l’Ufficiale
Giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza
risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore
ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto,
la nullità della notificazione.”.
La
Corte, inoltre, tiene a ribadire quanto non ha mai nel tempo ritenuto
sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del
destinatario della notifica ex Art. 143 C.P.C., “…il mero mancato rinvenimento
del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali…”,
necessitando comunque un “quid pluris” che deve consistere almeno nella
raccolta (da parte del soggetto notificatore) di specifiche informazioni in
loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. “…L’Ufficiale
Giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del
notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni
ulteriore ricerca ed indagine… omiss …viene senz’altro meno al suo dovere di
normale diligenza nello svolgimento dell’attività notificatoria.”.
Il
dubbio potrebbe porsi, a questo punto, allorquando un Legale sollevi una simile
nullità sulla notifica compiuta, sostenendo la mera genericità della potenziale
dichiarazione resa dall’Ufficiale Giudiziario e senza indicazione specifica dei
soggetti interpellati (che potrebbe aprire a strade anche di rilievo Penale per
dichiarazioni false rese ad un Pubblico Ufficiale da parte di uno o più
interpellati, ovvero per favoreggiamento, ovvero non adempimento del dovere in
capo al soggetto notificatore): su tale questione, però, la Suprema Corte non
ha nemmeno fatto minimo cenno; starà, come spesso accade, all’Opera
dell’Avvocato nei confronti di un Giudicante, sollevare la questione e rendere
fortemente il dubbio sulla validità o meno della notifica compiuta.