Normale diligenza dell’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. – i chiarimenti della corte di cassazione.

Scritto da: Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica Mayo Di Panaia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

-Avv. Pasqualfabrizio A. A. FRÁNCICA MAYO di PANAIA- (Gennaio 2022)

Argomento sempre di alto interesse nel Mondo Giuridico è quello riguardante le notifiche degli Atti, dalle quali spesso dipende la lungaggine delle Procedure Giudiziarie od addirittura la prescrizione del Diritto preteso, per assenza del destinatario, per mancanza di indicazioni del nome del destinatario su citofoni e cassette postali, nonché per irreperibilità.

Sul tema si sono, quindi, nuovamente espressi gli Ermellini (Cass. Civ., I^ Sez., Ord. 27 Gennaio 2022, n.° 2530), i quali hanno chiarito essenzialmente quale sia la “normale diligenza” degli Ufficiali Giudiziari (a sommesso avviso dello scrivente da estendersi ad ogni messo notificatore) nello svolgimento delle loro funzioni in tema di notificazione ex Art. 143 C.P.C. (e quindi per le Procedure Civili, Tributarie ed Amministrative): la Suprema Corte, infatti, richiamando fin’anche Sue precedenti pronunce (Cass. n.° 6761/2004 e Sentenza n.° 8638/2017), ha enunciato “…il principio di Diritto secondo cui l’Ufficiale Giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione.”.

La Corte, inoltre, tiene a ribadire quanto non ha mai nel tempo ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica ex Art. 143 C.P.C., “…il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali…”, necessitando comunque un “quid pluris” che deve consistere almeno nella raccolta (da parte del soggetto notificatore) di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. “…L’Ufficiale Giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine… omiss …viene senz’altro meno al suo dovere di normale diligenza nello svolgimento dell’attività notificatoria.”.

Il dubbio potrebbe porsi, a questo punto, allorquando un Legale sollevi una simile nullità sulla notifica compiuta, sostenendo la mera genericità della potenziale dichiarazione resa dall’Ufficiale Giudiziario e senza indicazione specifica dei soggetti interpellati (che potrebbe aprire a strade anche di rilievo Penale per dichiarazioni false rese ad un Pubblico Ufficiale da parte di uno o più interpellati, ovvero per favoreggiamento, ovvero non adempimento del dovere in capo al soggetto notificatore): su tale questione, però, la Suprema Corte non ha nemmeno fatto minimo cenno; starà, come spesso accade, all’Opera dell’Avvocato nei confronti di un Giudicante, sollevare la questione e rendere fortemente il dubbio sulla validità o meno della notifica compiuta. 



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Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica Mayo Di Panaia

Avvocato Penalista




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