Pubblicazione legale:
Con la sentenza n. 1056/2021, il Tribunale di Ravenna, Giudice Unico di I° Grado, ha escluso l’applicabilità del D. Lgs. 231/2001 nei confronti dell’impresa individuale.
La lettura restrittiva offerta dal Giudice ravennate appare pienamente condivisibile, posto che, nell’impresa individuale, imprenditore ed attività coincidono e non ricorre quella alterità di centri di imputazione necessaria al fine di sanzionare, da un lato, la persona fisica e, dall’altro, l’ente. Asserire il contrario equivarrebbe a snaturare la ratio stessa del Decreto.
Il contributo prende successivamente in esame il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto in seno alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affrontato a più riprese il tema dell’applicabilità del D. Lgs. 231/2001 alle imprese individuali con soluzioni interpretative tutt’altro che omogenee, tanto da far presagire una remissione alle Sezioni Unite.
Ad oggi, l’intervento del supremo consesso parrebbe scongiurato, ciò, anche in ragione delle plurime decisioni di senso restrittivo rese dalla giurisprudenza di merito, tra le quali, con estremo favore, possiamo annoverare la sentenza qui in commento.
Fonte: Rivista 231 - n. 4/2021