Liberarsi dai debiti

Scritto da: Nunzio Costa - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La crisi economica che ha messo in ginocchio l’Italia negli ultimi anni ha indotto il legislatore a prevedere un nuovo istituto processuale: trattasi del così detto procedimento di liberazione dal sovraindebitamento mediante l’organismo di  composizione  della  crisi.  Tale  istituto,  nuova  forma  di esdebitazione, è destinato a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. Esso si rivolge ai privati e alle PMI, consentendo l’estinzione dei debiti antefatti del debitore che può essere persona fisica o ente collettivo, ovvero  consumatore, intesi quelli verso il fisco. Nell’indagine del presente prontuario sono evidenziati i profili civili, penali e processuali in cui si tende ad eludere ad un’esecuzione “ingiusta” ponendo in risalto le pronunzie in cui l’obiettivo della sospensione è stato concretizzato.

Nella prima parte del volume l’avvocato Nunzio Costa ha delineato a 360 gradi le funzioni e i requisiti dell’organismo di composizione della crisi (il così detto OCC), organo che non ha precedenti nel panorama istituzionale italiano e rigenera la sua attività dagli istituti di diritto fallimentare. L’OCC ha il compito di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso, seguendo, quindi, la procedura di sovraindebitamento dalle fasi iniziali fino alla conclusione della stessa, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice e di garante nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare. Già dal primo capitolo l’autore spiega come presentare un accordo e guida passo passo chi viene chiamato come delegato a redigere una relazione sul sovraindebitamento.


Il titolo esecutivo ed il precetto sono i presupposti dell’esecuzione e la parallela vicenda processuale di volontaria giurisdizione, relativa alla procedura di esdebitazione, si affianca al processo esecutivo solamente nella parte delle espropriazioni forzate: mobiliare, presso terzi, immobiliare di beni indivisi e contro il terzo proprietario. Queste sono procedure promosse dal creditore al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito che deve essere riconosciuto ovvero accertato in un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Quindi, il creditore deve sollecitare il debitore al pagamento mediante notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo, solo successivamente, in caso di inerzia, può scegliere la procedura espropriativa forzosa più adatta. Il percorso espropriativo, però, lungo è tortuoso, ha dato spazio alla procedura di sovraindebitamento. Nonostante dal 2008 ad oggi vi sia stata una tempesta finanziaria senza precedenti, con migliaia di licenziamenti ed altrettanti fallimenti, disponiamo ancora di poche pronunce giursprudenziali per il numero limitato di casi presentati a causa della scarsa conoscenza da parte del pubblico della normativa sul sovraindebitamento. Anche presso le associazioni dei consumatori vi è scarsa informazione a causa dei tecnicismi della norma. Persino tra gli addetti ai lavori, operatori del diritto, si ravvisa una difficoltà a confrontarsi con questa specifica procedura. L’accordo  di composizione o il piano    di liquidazione, presentano evidenti analogie, sopratutto  procedurali,  con le procedure maggiori a finalità concordataria; mentre, il piano del consumatore è totalmente nuovo e occorre interpretare di volta in volta i vari passaggi normativi.



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Nunzio Costa

Tributarista crisi imprese e sviluppo aziend. pianificazione fiscale ed asset societari




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