La responsabilità medica per mancata diagnosi. Contributo allo studio della cooperazione omissiva ipotetica

Scritto da: Nicolò Amore - La legislazione penale




Pubblicazione legale: Lo scritto si confronta con il problema della rilevanza penale dei contributi negativi colposi privi di diretta capacità impeditiva, attraverso lo studio dei casi di diagnosi clinica omessa, ritardata o effettuata in modo erroneo (c.d. “diagnosi mancata”). Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, si tratterebbe di un’ipotesi di “negligenza o imperizia” estranea al perimetro dell’art. 590-sexies Cp. e, in ogni caso, condicio sine qua non dell’evento infausto. A ben vedere, però, l’indagine diagnostica, da un lato, è sottoposta a leges artis sue proprie, funzionali alla migliore individuazione della patologia; dall’altro, pur essendo fondamentale, rappresenta spesso soltanto uno tra i primi atti di una lunga catena di contributi funzionali alla realizzazione dell’unica condotta che può dirsi naturalisticamente impeditiva: la somministrazione del trattamento sanitario probabilmente curante. Esistono, dunque, buone ragioni per verificare in che modo e rispettando quali condizioni, sia possibile rimproverare le negligenze valutative compiute nella fase d’individuazione della patologia, specialmente nell’ambito di un percorso di cura che avrebbe richiesto l’intervento di professionisti differenti, e con diverse competenze (c.d. “équipemultidisciplinare”). È una questione complessa, che si lega a doppio filo col problema dell’ammissibilità teorica e ricostruttiva del c.d. “impedimento frazionato dell’evento”, e in particolare di una sua species piuttosto controversa, che si è ritenuto di denominare “concorso omissivo ipotetico”: invero, quando viene a mancare proprio la prima frazione della catena impeditiva, all’interprete non resta altro che “ipotizzare” il contenuto e l’efficacia impeditiva dei contegni susseguenti, con conseguenze a cascata sulla tenuta della fattispecie plurisoggettiva eventuale, nonché sull’accertamento scientifico dell’impedimento “collettivo” dell’evento illecito. Per tali ragioni, nella parte conclusiva del presente approfondimento si proporranno alcuni spunti politico-criminali, funzionali a implementare la razionalità e proporzionalità dell’intervento penale su queste fattispecie.

Fonte: La legislazione penale - leggi l'articolo



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Nicolò Amore

Avvocato penalista




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