Sentenza giudiziaria:
E' stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di lesioni lievi, perchè l'imputata aveva risarcito il danno facendo pervenire un assegno con una congrua somma a ristoro del danno subito dalla persona offesa, che pur non si è presentata in giudizio e non aveva rimesso querela, ma vi era stata anche completa soddisfazione delle esigenze pubblicistiche di prevenzione e riprovazione del reato.