Le dimissioni della lavoratrice e la nuova normativa di convalida

Scritto da: Monica Lambrou - IL SOLE 24 ORE




Pubblicazione legale: Le dimissioni della lavoratrice madre: le tutele. Le madri lavoratrici dipendenti godono di una particolare tutela in caso di dimissioni in un determinato arco temporale: al fine di tutelare la libera manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla loro convalida. E’ l’art. 55, comma 4 del D.lgs. 151/2001 a prevedere la necessità della convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’ ITL quando a rassegnare le dimissioni sia: la lavoratrice durante il periodo di gravidanza; la lavoratrice o il lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del D.lgs. 151/2001. L’’INL (circolare 08.05.2024 n. 862) partendo dal presupposto che le dimissioni sono un atto unilaterale ricettizio la cui efficacia, nella particolare ipotesi delle dimissioni protette, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, ha chiarito che “non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Fonte: IL SOLE 24 ORE



Pubblicato da:


Monica Lambrou

Avvocato a milano




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