Covid e mancata esecuzione dei contratti

Scritto da: Massimo Mira -




Pubblicazione legale: Il diffondersi del Coronavirus ha comportato - e tuttora comporta - la difficoltà, per molti privati e imprese, di adempiere alle obbligazioni derivanti da contratti già sottoscritti. Nel nostro ordinamento giuridico, si deve far riferimento agli articoli 1256 e 1467 del codice civile, che regolano i rapporti contrattuali nei casi di inadempimento per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Solo nei casi previsti da questi due articoli la parte è sollevata da responsabilità, può non adempiere e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte. Non vi è responsabilità per l’inadempimento se e quando: - esso è estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento; - l’evento stesso era imprevedibile; - l’inadempimento è insormontabile; - in alternativa, l’inadempimento sarebbe astrattamente possibile, ma si configura la cosiddetta “eccessiva onerosità sopravvenuta”, intesa come un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l’originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all’altra, ovvero facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione; e ciò per un fatto straordinario e imprevedibile.



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Massimo Mira

Avvocato civilista a Bolzano e Ortisei




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