Sentenza giudiziaria:
- In forza dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis) sussiste la giurisdizione del Giudice italiano. Detto regolamento è infatti applicabile anche ai cittadini di Stati terzi (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo, ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi") sia in ragione della residenza dei ricorrenti (residenti in Italia), sia in quanto in Italia si individua "la residenza abituale dei coniugi". La disposizione citata individua, infatti, tra i vari casi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto...o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda".
- Atteso che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, i coniugi possono concludere un accordo formale sulla scelta della legge nazionale applicabile al proprio divorzio o alla separazione personale, tra cui “quella del paese di cui uno dei coniugi hanno la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l’accordo”, le parti con la sottoscrizione apposta in calce al presente atto intendono chiedere lo scioglimento (divorzio) del matrimonio ai sensi della legge moldava, Codice della famiglia n. 1316 del 26.10.2000 che, agli art. 33 e 37 regola il procedimento di scioglimento del matrimonio.