Accoglimento opposizione a decreto ingiuntivo

Sentenza 1135/2023




Sentenza giudiziaria: La società creditrice, all’esito di un precedente pignoramento mobiliare parzialmente satisfattivo, chiedeva l’emissione di ingiunzione per le spese così come quantificate dal Giudice dell’esecuzione all’esito della predetta procedura mobiliare promossa ai danni della debitrice. Tale iniziativa non è legittima. Nello specifico, il Giudice dell’esecuzione, conclusa la fase della vendita dei beni pignorati, nella successiva fase della distribuzione, è tenuto ai sensi dell’art. 510 c.p.c. a ricostruire l'entità della somma ricavata e a procedere all'attribuzione (se vi è un solo creditore)/distribuzione (se ci sono più creditori). Nell’emettere il provvedimento di assegnazione del ricavato in favore della creditrice procedente il Giudice pone le spese dell'esecuzione a carico del debitore, ovvero di colui che ha subito l'esecuzione. Il potere che il Giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c. è quello, pertanto, di determinare ex art. 510 c.p.c. l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì ai soli fini della successiva distribuzione/assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza del ricavato dei beni pignorati. La liquidazione delle spese dell'esecuzione, pertanto, è privo di forza esecutiva al di fuori dell'esecuzione, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.



Pubblicato da:


Avvocato Massimiliano Fior a Castelfranco Veneto
Massimiliano Fior

Avvocato Civilista a Castelfranco Veneto