Sentenza giudiziaria:
La cliente dell'avv. Eccli aveva concluso dei contratti di cessione di credito con altra società. Entrambe venivano convenute in giudizio da altra società che chiedeva venisse accertata l'inefficacia di dette cessioni. L'avv. Eccli eccepiva il decorso del termine di prescrizione del diritto mentre la società attrice replicava che il termine era stato interrotto dalla comunicazione del liquidatore giudiziale contenente il progetto di stato passivo. Il Tribunale di Parma stabiliva che in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nel caso di specie non è possibile dedurre che nella comunicazione del liquidatore giudiziale via sia stata anche una messa in mora, richiesta di pagamento con effetti interruttivi della prescrizione. Veniva pertanto accolta l'eccezione di prescrizione.