Pubblicazione legale:
La Legge n. 76 del 2016 (art. 36 e ss.) statuisce che la convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. L'accertamento avviene attraverso la coabitazione e la dimora nello stesso Comune e devono risultare dal certificato di stato di famiglia.
Dalla convivenza deriva il diritto e dovere tra le due parti di assistenza morale e materiale.
Dal punto di vista patrimoniale a differenza del matrimonio, i conviventi di fatto devono necessariamente stipulare un contratto di convivenza, ossia un atto pubblico notariale o una scrittura privata autenticata, nella quale oltre a decidere il regime patrimoniale potranno indicare le previsioni merito alla residenza di famiglia, le modalità con le quali ciascuna parte contribuisce alla gestione della famiglia nonchè le disposizioni da rispettare in caso di scioglimento della convivenza.
In tema di successione è necessario redigere un testamento per permettere che il proprio convivente abbia diritti successori, in mancanza il convivente di fatto non rientra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto.
La predetta legge ha tuttavia previsto per il convivente superstite la possibilità di continuare ad abitare la residenza familiare per due anni o per un periodo uguale alla durata della convivenza se superiore a due anni ma in ogni caso mai più di cinque anni. In caso di locazione il convivente in vita succede al contratto stipulato dal de cuius.