Pubblicazione legale:
Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un
diritto soggettivo del condomino, come stabilito dall'articolo 1118
comma 4 del Codice Civile. Tuttavia, questo diritto non è
incondizionato, ma subordinato a una rigorosa verifica: l'operazione
deve avvenire senza causare "notevoli squilibri di
funzionamento" e, soprattutto, senza generare "aggravi di
spesa per gli altri condomini".
L'onere di dimostrare
l'assenza di tali pregiudizi spetta interamente al condomino che si
distacca. La giurisprudenza, confermata da diverse pronunce, inclusa
la recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 350 del 14.01.2025),
ha chiarito che non è sufficiente una semplice dichiarazione di buon
esito da parte dell'impresa installatrice. Nel caso in esame, il
Giudice ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese versate
post-distacco, giudicando la certificazione prodotta "come se
non esistesse". Il motivo è semplice: mancavano i calcoli
specifici, i riferimenti ai consumi pregressi e le valutazioni sugli
squilibri termici. La prova richiesta è, infatti, una perizia
tecnica asseverata, redatta da un professionista abilitato
(termotecnico), che attesti analiticamente il rispetto dei parametri
legali. Senza questo supporto documentale qualificato, l'operazione
di distacco è illegittima e contestabile.
Un altro aspetto
fondamentale riguarda gli obblighi economici che permangono. È
errato credere che il distacco porti all'azzeramento dei costi. Il
condomino rinunziante rimane comproprietario della centrale termica e
delle condutture comuni e, pertanto, deve concorrere a due categorie
di spesa: la manutenzione straordinaria (e conservazione
dell'impianto) e il consumo involontario. Quest'ultimo copre le
dispersioni di calore delle tubazioni condominiali che attraversano
l'unità immobiliare. Non pagare tale quota rappresenterebbe un
illegittimo aggravio per gli altri condomini.
Infine, è
tassativamente vietato dalla Corte di Cassazione (ad esempio con
l'ordinanza n. 26185/2023) il cosiddetto "distacco passivo".
Chi interrompe il collegamento senza installare un autonomo
generatore di calore a norma non fa altro che sfruttare l'inerzia
termica dell'edificio, raffreddando gli appartamenti adiacenti e
realizzando di fatto un "furto di calore" ai danni della
collettività condominiale. L'autonomia termica è un diritto, ma va
esercitata con responsabilità e, soprattutto, con la dovuta
documentazione tecnica a supporto.