Pubblicazione legale:
Al fine dell’individuazione del limite previsto in astratto per la sospensione dell’ordine di carcerazione e di esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 comma 5 c.p.p. occorre fare riferimento alla pena, anche residua, non superiore ad anni quattro, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis Ord. Pen., e cioè in correlazione con un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Fonte: Cass. Pen., n. 07/08 2017 p. 2891