La Cassazione ha affermato che l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”.

Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile n. 33276/2023




Sentenza giudiziaria: Come consulente legale nello studio ove svolgo anche in proprio la professione ho potuto utilmente collaborare alla stesura di un atto di ricorso in Cassazione, poi accolto con rinvio dalla Suprema Corte con conseguente enunciazione del seguente principio di diritto: "l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”. Si trattava di una richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. in cui - per ben 2 gradi di giudizio - era stato affermato l'opposto principio, secondo il quale la mancata partecipazione alle esequie di un padre per cause dipendenti da fatto illeciti o inadempimento contrattuale avrebbe natura bagatellare, rappresentando un fastidio di carattere transeunte. L'enunciazione del suddetto principio segna un precedente di indubbio rilievo nelle controversie contro il vettore aereo e, più in genere, in tutti le cause di risarcimento per danno non patrimoniale di questo genere.



Pubblicato da:


Mariarosa Giannoccoli

Avvocato a Gallarate




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