Sentenza giudiziaria:
La Corte di Appello di Catania ha errato a ritenere che "... indipendentemente dalla imputabilità alla parte che abbia formulato istanza di rinvio ad altra udienza di unintento puramente dilatorio, debba darsi continuità all'orientamento secondo il quale, ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, in presenza di rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, del
dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di
differimento ... ; rileva dunque a tal fine il rinvio della causa ad altra udienza disposto su richiesta della parte per la necessità di procedere alla rituale instaurazione del contraddittorio a seguito di notifica non andata a buon fine, comportando una dilatazione dei tempi processuali riconducibile alla parte medesima, in ragione dell'onere, incombente sul notificante, di procedere per tempo alla effettuazione delle ricerche atte alla individuazione del luogo in cui procedere alla notificazione".