In materia di ricorsi ex lege Pinto la Suprema Corte di Cassazione ha censurato il comportamento della Corte di Appello che non ha effettuato alcuna valutazione su quanta parte del tempo corrente tra due udienze fosse effettivamente correlata ad un comportamento dilatorio, o negligente, della parte, e quanta, invece, fosse legata ad esigenze connesse alla funzionalità dell'ufficio giudiziario o al carico di ruolo del magistrato assegnatario della causa

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 17066 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/06/2021




Sentenza giudiziaria: La Corte di Appello di Catania ha errato a ritenere che "... indipendentemente dalla imputabilità alla parte che abbia formulato istanza di rinvio ad altra udienza di unintento puramente dilatorio, debba darsi continuità all'orientamento secondo il quale, ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, in presenza di rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento ... ; rileva dunque a tal fine il rinvio della causa ad altra udienza disposto su richiesta della parte per la necessità di procedere alla rituale instaurazione del contraddittorio a seguito di notifica non andata a buon fine, comportando una dilatazione dei tempi processuali riconducibile alla parte medesima, in ragione dell'onere, incombente sul notificante, di procedere per tempo alla effettuazione delle ricerche atte alla individuazione del luogo in cui procedere alla notificazione".



Pubblicato da:


Mariagrazia Caruso

Avvocato




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