Caso legale:
Ottenimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, Ufficio Controlli, di provvedimento formale di archiviazione (e non di "non luogo a procedere") delle istanze formulate in sede procedimentale, relative alla ripresa a tassazione – ai fini delle imposte dirette – di costi della produzione sostenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") per un ammontare complessivo pari a € 3.500.000, nonché al disconoscimento e alla disapplicazione dell’art. 110, comma 11, del TUIR.
Tale risultato è stato conseguito nell’ambito di un procedimento ispettivo e di verifica fiscale avviato nei confronti di una società di medie dimensioni operante nel settore agro-alimentare, condotto ai sensi e per gli effetti di cui:
all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
all’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di accertamenti ai fini IVA).
Il provvedimento di archiviazione rappresenta il riconoscimento della correttezza sostanziale e documentale dell’operato della società contribuente, nonché della legittimità del trattamento fiscale adottato in relazione a operazioni economiche con soggetti localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, con conseguente esclusione della rettifica e dell'accertamento in relazione ai costi contestati.
Si tratta di un esito di rilievo, ottenuto nell’ambito di un contesto ispettivo articolato e potenzialmente gravoso, con implicazioni significative in termini economici e reputazionali per l’impresa coinvolta.