Pubblicazione legale:
Cons. Stato, IV, 2.4.2025 n. 2808
Il
passaggio alle fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse
nazionale, per cui
non è più
possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali e
l’installazione può essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non
idonee”.
L’importante
principio è stato affermato dalla quarta sezione dal Consiglio di Stato che,
con sentenza n. 2808 del 2.4.2025, fa applicazione delle modifiche apportate di
recente alla Costituzione per introdurre espressamente la tutela dell’ambiente
(v. artt. 9 e 41).
In altri
termini, la presenza del fotovoltaico sul tetto, considerate le sempre più pressanti
esigenze di ridurre il consumo energetico per cercare di minimizzarne l’impatto
sull’ambiente, non può più essere valutata solo dal punto di vista estetico,
ovvero come fattore assoluto di disturbo visivo.
Al
contrario, la valutazione di fattibilità dell’intervento in esame deve essere piuttosto
incentrata sulle modalità di installazione dei relativi pannelli sugli edifici
che li ospitano e sul conseguente impatto, nel complesso, sul paesaggio
circostante. Occorre in sostanza cercare soluzioni progettuali che riducano al
minimo l’impatto visivo dei pannelli, tenendo altresì conto della loro
armonizzazione nel contesto circostante senza demonizzarli a prescindere.
La pronuncia
rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella ricerca di una
tutela sostanziale del paesaggio che tenga altresì conto del relativo contesto
ambientale evitando un approccio meramente estetico che rischia di essere
finalizzato a sé stesso.