Caso legale:
Mi pregio relazionare in merito a un caso seguito dal mio studio avente ad oggetto una separazione personale tra coniugi con figlia minore.
Il cliente, si è rivolto al mio studio in un momento delicato della propria vita familiare, manifestando la volontà di separarsi consensualmente dalla moglie, con la quale era unito in matrimonio da oltre dieci anni. I due coniugi avevano una figlia minore, di anni 7, rispetto alla quale entrambi intendevano garantire la massima tutela affettiva ed educativa, preservandola da inutili conflitti.
A seguito di un primo incontro congiunto, e dopo aver fornito assistenza nella gestione del dialogo tra le parti, ho elaborato una proposta di accordo di separazione consensuale, poi condivisa e sottoscritta da entrambi i coniugi, che prevedeva:
L’affidamento condiviso della minore, ai sensi dell’art. 337-ter c.c.;
Il collocamento prevalente della minore presso l’abitazione materna, già adeguatamente attrezzata a garantire la stabilità quotidiana;
Il diritto di visita del padre, articolato in modo equilibrato e continuativo (fine settimana alterni, un pomeriggio a settimana, rotazione delle festività e vacanze scolastiche);
Il riconoscimento di un contributo mensile da parte del padre per il mantenimento della figlia, commisurato alle rispettive capacità economiche delle parti;
La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
La regolazione dell’assegnazione della casa familiare, lasciata in uso alla madre, in quanto genitore collocatario.
L’accordo è stato tempestivamente depositato presso il Tribunale competente e successivamente omologato con decreto del Presidente del Tribunale in data [data omologa], previa udienza presidenziale in cui i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate.
Il caso ha richiesto particolare attenzione al profilo relazionale ed emotivo, oltre che giuridico. È stata privilegiata una soluzione consensuale, in grado di preservare la genitorialità di entrambi i coniugi e garantire la stabilità della minore, evitando conflitti giudiziali che avrebbero potuto comprometterne il benessere.
L’approccio orientato alla mediazione e al rispetto reciproco ha permesso di chiudere il procedimento in tempi contenuti, con piena soddisfazione delle parti.