Porto d'arma bianca - Assolto per tenuità del fatto

Sentenza n. 336/2023 - GUP Treviso




Sentenza giudiziaria: Oggetto del presente procedimento è un’imputazione ex art. 4 L. 110/1975 a carico di un giovane, accusato di aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm (lama di 7 cm) senza giustificato motivo. Ho proposto opposizione al decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Treviso, con richiesta di giudizio abbreviato e contestuale invocazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., o in subordine dell’applicazione dell’attenuante della lieve entità prevista dal terzo comma dell’art. 4 L. 110/1975. La tesi difensiva si fonda su una serie di elementi che dimostravano la natura meramente colposa e occasionale della condotta: ● Il coltello era strumento di lavoro utilizzato nell’attività ortofrutticola familiare; ● L’imputato ha riferito immediatamente agli agenti il motivo del porto, evidenziando l’assenza di dolo; ● La giovane età, l’assenza di precedenti penali e il contesto diurno e non pericoloso dell’accaduto concorrono a confermare la tenuità del fatto; ● In atti sono state prodotte sentenze della Cassazione in casi analoghi (con caratteristiche anche più gravi), concluse con pronunce di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il Giudice ha assolto l’imputato ritenendolo non punibile ex art. 131 bis c.p.



Pubblicato da:


Marco Furlan

Avvocato penalista




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