Sinistro contro auto Pirata

Scritto da: Marco Finizio - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel caso di incidente causato da veicolo non identificato, la cosiddetta "auto pirata”, l’articolo 283, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), stabilisce che è possibile ottenere il risarcimento per i danni alla persona, rivolgendo la propria richiesta al Fondo per le Vittime della Strada.

I danni da lesioni personali sono risarciti integralmente, logicamente bisognerà scrivere alla compagnia designata per la propria Regione (in Campania ad esempio sono le Generali Italia s.p.a.) oltre che alla Consap, non è obbligatoria le denuncia alle forze dell'ordine, anche se opportuna. Bisognerà allegare, la documentazione medica, prove testimoniali, e tutto ciò che è utile a fugare dubbi sulla non autenticità del sinistro. La compagnia provvederà a nominare un medico e successivamente si verrà sottoposti a visita. All'esito, se viene dimostrato e confermato il fatto e le lesioni riportate, si potrà ottenere il risarcimento, altrimenti, esperita la negoziazione assistita, si dovrà ricorrere all'autorità giudiziaria.

Quanto, invece, ai danni alle cose, il risarcimento è molto complicato in questa ipotesi, mentre è molto più facile da ottenere nei casi di semplice scopertura assicurativa (ipotesi b). Il Fondo, infatti, risarcisce i danni alle cose, nel caso di auto pirata, solo se ci sono lesioni personali gravi che si sono verificate a seguito del sinistro.



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Marco Finizio

Avvocato Esperto in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale




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