Gli amministratori di s.r.l. rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società?

Scritto da: Marco De Nadai - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 

E’ noto che nelle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. s.r.l. e s.r.l. semplificata) delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.


I soci possono quindi godere del beneficio della responsabilità limitata, senza incorrere nel rischio che il loro patrimonio personale possa essere aggredito dai creditori della società.  

 

Medesimo principio vale anche per gli amministratori, i quali non sono chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti della società, ovviamente fatto salvo il caso in cui la loro condotta – commissiva o omissiva – abbia causato un danno risarcibile.

 

Con l’entrata in vigore dell’art. 378 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa), in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori della società, è stato introdotto un nuovo comma 6 dell’art. 2476 c.c., il quale ha previsto che:

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. 

 

Cosa cambia con la riforma? 

 

Il codice della crisi d’impresa - peraltro non ancora entrato in vigore nella sua interezza, a fronte di molteplici “ripensamenti” e rinvii “pandemici” – pare anzitutto ispirato da un favore verso i creditori sociali. Il nuovo art. 2476, comma 6, c.c. predica una responsabilità personale dell’amministratore di società affermando il principio – non nuovo, a dire il vero – secondo cui i gestori della società sono responsabili personalmente con il loro patrimonio per inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.  L’azione può essere esercitata “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. La norma estende alla s.r.l. quanto già previsto per le s.p.a. dall’art. 2394 c.c., superando alcuni dubbi interpretativi che erano sorti in tema di applicazione dell’azione diretta contro gli amministratori esercitabile dai creditori sociali.

 

L’azione può essere esercitabile direttamente ed autonomamente dai creditori sociali, indipendentemente, quindi, dall’esercizio da parte di soci, società o terzi di analoghe azioni risarcitorie nei confronti dei medesimi amministratori (in questo senso, Cass. 15487/2020; Cass. 10488/1998; Cass. 2772/1999).

 

La riforma è senz’altro criticabile nella prospettiva degli amministratori della s.r.l., i quali, essendo normalmente anche soci della società, non saranno più garantiti dallo schermo della responsabilità limitata e potranno rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti della società.

 

Come uscirne?

 

Al fine di limitare la responsabilità, occorre che i soci-amministratori di s.r.l. si dotino di un sistema organizzativo in grado di prevenire le crisi aziendali, magari facendosi assistere da professionisti in grado di supportarli efficacemente nella predisposizione di strumenti di prevenzione dei rischi.  

 

In tal senso, significativo quanto previsto dall’art. 2086 c.c. secondo cui “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 

 



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Marco De Nadai

Esperto di diritto societario




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