Casella pec del destinatario piena. La notifica è valida?

Scritto da: Maia Reni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Secondo l’ordinanza n. 3164/2020 emessa in data 11 febbraio 2020 dalla Cassazione civile, è onere del difensore provvedere al controllo periodo dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC, al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Per questo, il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione. La Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 ottobre 2019 – 11 febbraio 2020, n. 3164, pronunciandosi su un ricorso per Cassazione ritenuto infondato nel merito per ragioni che non interessano questo lavoro, si è concentrata sulla questione della regolamentazione delle spese del grado di giudizio, con una pronuncia destinata a far discutere.

Secondo la Corte, va dato atto che parte resistente ha correttamente depositato il controricorso in cancelleria, non essendo andata a buon fine la notifica telematica alla controparte, la cui casella di posta elettronica era risultata "piena".

Al riguardo, ha osservato che, in tema di comunicazioni, la Corte (Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018, rv. 64755401) ha avuto modo di precisare che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicchè legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, conv. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 47, conv. in L. n. 114 del 2014," (cfr. altresì Cass. Civ., Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019, rv. 653961 - 01).

Il principio sopra richiamato è dettato per le comunicazioni, ma l'ordinamento contiene una norma sostanzialmente di contenuto omologo nel codice di procedura civile anche in tema di notificazione. Essa si desume dal disposto di cui all'art. 149-bis c.p.c., comma 3, in tema di notificazioni a mezzo posta elettronica eseguite dall'ufficiale giudiziario. In esso si prevede che "La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.". Ha ritenuto il Collegio che tale disposto vada inteso nel medesimo senso indicato più esplicitamente dal disposto del D.M. n. 179 del 2012. Va ricordato che il disposto del D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5, (recante, "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), stabilisce che "Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.".

È dunque onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC.




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Maia Reni

Avvocato a Milano Separazioni e Divorzi, Minori, Successioni e Responsabilità medica




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