Responsabilita' medica

Scritto da: Maddalena Malara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La responsabilità medica si verifica quando un paziente subisce un danno a causa di un errore, un'omissione o una violazione degli obblighi professionali da parte di un operatore sanitario (medico, infermiere, struttura sanitaria, ecc.).

In Italia, la responsabilità medica può essere di due tipi:

  • Responsabilità contrattuale: Si configura quando esiste un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria (ad esempio, ricovero in ospedale, visita specialistica in una clinica privata). In questo caso, la responsabilità della struttura sanitaria per l'operato dei suoi dipendenti (medici inclusi) è presunta. Il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento è di 10 anni dalla data dell'evento dannoso.
  • Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana): Si configura quando non esiste un rapporto contrattuale diretto tra il paziente e il singolo professionista sanitario (ad esempio, medico di base, medico del 118). In questo caso, il paziente deve dimostrare la colpa del medico. Il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento è di 5 anni dalla data in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno e della sua derivazione dalla condotta del medico.

La legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità medica, con l'obiettivo di bilanciare la tutela del paziente e la protezione dei professionisti sanitari. Tra i punti principali:

  • Responsabilità della struttura sanitaria: La struttura sanitaria risponde dei danni cagionati dai propri dipendenti a titolo di responsabilità contrattuale.
  • Responsabilità del singolo professionista sanitario: Il singolo professionista sanitario risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. In tal caso, la sua responsabilità è di tipo contrattuale.
  • Limiti alla responsabilità penale: La responsabilità penale del medico per omicidio colposo o lesioni personali colpose è limitata ai casi di colpa grave. Se il medico ha seguito le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, non è penalmente responsabile per imperizia.
  • Obbligo di tentativo di conciliazione: Prima di avviare una causa civile per responsabilità medica, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione (mediazione o accertamento tecnico preventivo).

Risarcimento danni:

Il paziente che ha subito un danno a causa di responsabilità medica ha diritto al risarcimento dei danni, che possono essere di due tipi:

  • Danni patrimoniali: Sono i danni economici concretamente subiti e quantificabili, come:
    • Spese mediche (visite, farmaci, terapie, interventi chirurgici, ecc.).
    • Perdita di guadagno (per inabilità temporanea o permanente al lavoro).
    • Spese per assistenza (badante, assistenza domiciliare, ecc.).
  • Danni non patrimoniali: Sono i danni che non hanno un immediato contenuto economico, ma riguardano la sofferenza fisica e psichica, come:
    • Danno biologico (lesione all'integrità psicofisica, invalidità temporanea o permanente). La quantificazione di questo danno si basa sulle tabelle medico-legali.
    • Danno morale (sofferenza interiore, patimenti, stress).
    • Danno esistenziale (alterazione peggiorativa delle proprie abitudini di vita, perdita della qualità della vita, compromissione delle relazioni sociali).

    È importante agire tempestivamente e farsi assistere da professionisti esperti per tutelare al meglio i propri diritti in caso di presunta responsabilità medica.



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    Avvocato Maddalena Malara a Pesaro
    Maddalena Malara

    Avvocato civilista