L'assegno divorzile

Scritto da: Maddalena Malara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'assegno divorzile è una prestazione economica che può essere riconosciuta dal tribunale a uno dei coniugi a seguito del divorzio, a carico dell'altro. La sua disciplina è contenuta principalmente nell'articolo 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina del divorzio), come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Tuttavia, l'interpretazione e l'applicazione di questo articolo sono state oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che ne hanno precisato i criteri e la finalità.

Fondamenti e Finalità dell'Assegno Divorzile:

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, in particolare a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 2018, l'assegno divorzile ha una funzione composita:

  • Assistenziale: Mira a garantire al coniuge che non ha mezzi adeguati un tenore di vita dignitoso, che non deve necessariamente essere identico a quello goduto durante il matrimonio.
  • Perequativa-Compensativa: Riconosce e compensa il contributo che un coniuge ha dato alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro durante il matrimonio, nonché il sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera a causa delle scelte di vita familiare condivise.

Criteri per la Determinazione dell'Assegno Divorzile:

L'articolo 5, comma 6, della Legge sul Divorzio stabilisce che il tribunale, nel pronunciare la sentenza di divorzio, può disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente a favore dell'altro un assegno qualora quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Per stabilire se l'assegno debba essere concesso e in quale misura, il giudice deve valutare una serie di criteri:

  • Condizioni economiche dei coniugi: Redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuno.
  • Ragioni della decisione di divorzio: Anche se questo criterio ha perso molta rilevanza nell'orientamento più recente, non è del tutto escluso.
  • Contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. Questo è un elemento centrale per la funzione perequativa-compensativa.
  • Reddito di entrambi i coniugi: Attuale e potenziale.
  • Durata del matrimonio.
  • Età e stato di salute del coniuge richiedente.

Giurisprudenza Recente:

La giurisprudenza, soprattutto a partire dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2018, ha posto l'accento sulla necessità di accertare, in primo luogo, se sussista uno squilibrio economico significativo tra i coniugi dopo il divorzio. In secondo luogo, occorre verificare se tale squilibrio sia causalmente connesso alle scelte di vita familiare adottate durante il matrimonio, che abbiano penalizzato le opportunità di un coniuge a vantaggio dell'altro e/o della famiglia.

Non è più sufficiente fare riferimento al mero mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio come unico parametro. L'assegno divorzile mira a rendere il coniuge economicamente più debole tendenzialmente autonomo, tenendo conto del suo contributo pregresso e delle sue capacità attuali e potenziali.

In Sintesi:

L'assegno divorzile è una misura economica prevista dalla legge sul divorzio (articolo 5, comma 6, Legge n. 898/1970) che può essere riconosciuta dal giudice a un coniuge che non ha mezzi adeguati, con una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, valutando una serie di criteri specifici e tenendo conto delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.



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Maddalena Malara

Avvocato civilista




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