L'affidamento condiviso

Scritto da: Maddalena Malara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'affidamento condiviso è un istituto giuridico che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, stabilisce che entrambi mantengano la responsabilità genitoriale sui figli minori. Questo significa che entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di prendere decisioni importanti riguardanti la vita dei figli, come l'istruzione, la salute e l'educazione.

Caratteristiche principali dell'affidamento condiviso:

  • Bigenitorialità: È il principio fondamentale su cui si basa l'affidamento condiviso. Mira a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro convivenza.
  • Responsabilità genitoriale congiunta: Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, prendendo decisioni di comune accordo nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo su questioni importanti, è possibile ricorrere all'intervento del giudice.
  • Collocamento del minore: L'affidamento condiviso non implica necessariamente una paritaria suddivisione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Il giudice, valutando il preminente interesse del minore, stabilisce il genitore "collocatario", presso il quale il figlio vivrà prevalentemente, e definisce le modalità di visita e frequentazione con l'altro genitore.
  • Diritto di visita e frequentazione: Il genitore non collocatario ha il diritto di vedere e frequentare regolarmente il figlio, secondo un calendario stabilito dal giudice o concordato tra i genitori.
  • Mantenimento: Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie capacità economiche. Solitamente, il genitore collocatario provvede direttamente alle spese ordinarie, mentre il genitore non collocatario versa un assegno di mantenimento periodico.

Obiettivi dell'affidamento condiviso:

  • Tutela del superiore interesse del minore: Garantire al bambino il diritto di crescere con entrambi i genitori, mantenendo un legame affettivo e una continuità educativa con ciascuno di essi.
  • Promozione della bigenitorialità: Favorire la partecipazione attiva di entrambi i genitori nella vita del figlio, superando la tradizionale figura del genitore "affidatario" e del genitore "non affidatario".
  • Riduzione della conflittualità tra i genitori: Incentivare la collaborazione e il dialogo tra i genitori per il benessere del figlio.

Eccezioni all'affidamento condiviso:

L'affidamento esclusivo a un solo genitore può essere disposto dal giudice solo quando l'affidamento condiviso è ritenuto contrario al superiore interesse del minore. Questo può verificarsi in situazioni di:

  • Violenza domestica o abusi: Quando un genitore è violento o abusante nei confronti del figlio o dell'altro genitore.
  • Grave incapacità di un genitore: Quando un genitore è affetto da gravi problemi di salute mentale o dipendenze che pregiudicano la sua capacità di prendersi cura del figlio.
  • Conflittualità genitoriale elevata e dannosa per il minore: Solo in casi estremi in cui la conflittualità tra i genitori è tale da arrecare grave pregiudizio al benessere psicofisico del figlio.

In Italia, l'affidamento condiviso è la forma di affidamento preferenziale stabilita dalla legge n. 54/2006. Il giudice è tenuto a disporlo a meno che non sussistano gravi motivi che lo rendano contrario all'interesse del minore.

In sintesi, l'affidamento condiviso mira a tutelare il diritto dei figli di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione, promuovendo la loro crescita serena ed equilibrata.



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Maddalena Malara

Avvocato civilista




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