Pubblicazione legale:
L contributo prende in esame una delle principali innovazioni tra quelle introdotte, alla disciplina della negoziazione assistita di cui al d.l. 12 settembre 2014, n 132, dall’art. 9, d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149, emanato in attuazione della legge delega n. 206/2021. Ovvero, la previsione di un’istruttoria stragiudiziale, i cui risultati possono essere prodotti in giudizio qualora la negoziazione assistita si sia chiusa senza accordo. L’innovazione si ispira alla versione primigenia della discovery prevista nel sistema processuale statunitense.
Oggetto dell’indagine sono, in particolare, gli istituti dell’acquisizione delle dichiarazioni di terzi «informatori» e dell’acquisizione di dichiarazioni «confessorie» della controparte nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita. Viene esaminato, inoltre, per gli elementi in comune, l’istituto dell’audizione anticipata del terzo informatore, anch’esso disciplinato dal d.l. n. 132/2014 (art. 4-bis, comma 7).
L’obiettivo è quello di illustrare la disciplina posta dal d.l. n. 132/2014 in relazione agli istituti de quibus, nonché il valore probatorio dei documenti contenenti le dichiarazioni dei terzi e le dichiarazioni confessorie e del loro contenuto.
Al fine, le scarne previsioni contenute nel d.l. n. 132/2014 sono confrontate sia con le prescrizioni dettate dalla legge delega n. 206/2021, sia con la disciplina di legge in tema di prova testimoniale, di confessione stragiudiziale e di assunzione di testimoni a futura memoria (quest’ultima letta alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale e dell’elaborazione dottrinale).
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