Pubblicazione legale:
L’autore analizza il «dovere» (o «principio») di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte – riaffermato anche dal recente art.
1, co. 17, lett. d) ed e), d.d.l. 1662 – in rapporto con il diritto di accesso al giudice.
Nella prima parte esamina l’indirizzo della Suprema Corte che afferma il «principio» di sinteticità e chiarezza e ne sanziona la
violazione con l’inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, indaga l’origine del dovere di sinteticità e chiarezza e lo scopo
in concreto perseguito. Nella seconda parte, il contributo sottopone a verifica l’ipotesi che il dovere di sinteticità e chiarezza, sanzionato
con l’inammissibilità dell’atto introduttivo, possa configurare, non soltanto in Cassazione ma anche nei giudizi di merito, una
limitazione non compatibile con la garanzia del diritto d’accesso «pratico ed effettivo» ricavata dall’art. 6(1) CEDU. In conclusione, si
sostiene l’opportunità, in una prospettiva de jure condendo e con riguardo all’intero sistema della giustizia civile, di sanzionare la
violazione del principio di sinteticità in punto di spese, anziché con l’inammissibilità dell’atto introduttivo, così recuperando la proposta
formulata dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali.