Su separazione e divorzio consensuale

Scritto da: Luigi Lusi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Su separazione e divorzio consensuale ci sono delle novità introdotte con la cosiddetta “Riforma Cartabia”. Si tratta di un procedimento unitario per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (fatte salve specifiche eccezioni).
Tra le nuove regole spicca la possibilità di proporre, già negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). 

Cosa prevede la legge contenuta nella Riforma Cartabia?

La legge contenuta nella Riforma Cartabia su separazione e divorzio consensuale prevede un modello processuale unitario per la domanda congiunta di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli di genitori non coniugati (art. 473-bis.51 c.p.c.).
L’art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 149/2022 ha inserito l’intero nuovo comparto del rito unitario, tra le cui norme figura anche l’art. 473-bis.51 c.p.c., rubricato “procedimento su domanda congiunta”. In questa maniera si evidenzia una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.

Snellire separazione e divorzio consensuale

Con questa riforma non si è fatto altro che arrivare al giusto e naturale compromesso tra le peculiarità della separazione, fondata sulla finale omologazione, e quella del divorzio congiunto, da sempre attuato con sentenza, immaginando e introducendo una sentenza con la quale è possibile – sempre, beninteso, nel rispetto della funzione dichiarativa propria della giurisdizione in materia matrimoniale e di status – tanto omologare l’accordo (ad esempio di separazione) quanto prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.

Separazione consensuale, cosa ci dice la Legge

Nel regime introdotto dall’art. 473-bis.49 c.p.c. è sicuramente possibile che il ricorrente o il resistente proponga domanda di divorzio nel contesto del giudizio di separazione giudiziale e che in tale sede le parti trovino poi un accordo sulle condizioni di entrambi gli istituti. In questo caso il tribunale pronuncerà la sentenza di separazione su accordo tra le parti e rinvierà la causa dopo il termine necessario di sei mesi per il recepimento anche degli accordi delle parti sul divorzio, essendo la domanda di divorzio già pendente nel processo e non potendo quindi certamente la stessa essere stralciata soltanto sul presupposto che sia stato raggiunto un accordo di separazione.

Non è irrilevante considerare che, nella maggior parte dei casi, l’accordo raggiunto tra le parti riguarderà verosimilmente le condizioni tanto della separazione quanto del divorzio. È pur vero che in astratto non è escluso che le parti raggiungano un accordo solo sulla separazione e non già anche sul divorzio (altamente improbabile), in quanto proprio l’assenza del raggiungimento di un accordo integrale su tutte le condizioni farà sì che ci sarà sempre una parte che avrà interesse a resistere – anche solo in funzione dilatoria – rispetto ai temi relativi al divorzio. Ciò significa, in ogni caso, che nel giudizio contenzioso di fatto è possibile la risoluzione di tutte le domande e questioni relative a entrambi gli istituti in forma congiunta. 

Cosa si potrà fare da oggi con la Riforma Cartabia?

Con il nuovo ordinamento sarà possibile riunire i giudizi di separazione e divorzio pure, in ipotesi, separatamente instaurati, applicando l’art. 40 c.p.c. ovvero l’art. 274 c.p.c., a seconda che i procedimenti pendano davanti a giudici diversi ovvero allo stesso giudice.

Attenzione però! Bisogna comunque confrontarsi con la persistente procedibilità della domanda di divorzio al solo ricorrere dei presupposti di legge di cui all’art. 3 l. div. In questa prospettiva, si dovrà immaginare che nel ricorso congiunto i coniugi indichino simultaneamente le condizioni tanto della separazione quanto del futuro divorzio, destinate a operare in due successivi momenti.

L’iter in tribunale

L’iter da seguire in questi casi è abbastanza lineare; a seguito del deposito infatti si metterà in moto la scansione prevista dall’art. 479-bis.51 c.p.c., che prevede che il presidente fissi l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Quest’ultimo è chiamato a esprimere il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.
All’udienza il giudice sentirà le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

Arrivati a questo punto l’iter giudiziario proseguirà con il tribunale che, in composizione collegiale emanerà la sentenza (non definitiva) con la quale dichiarerà la separazione. In seguito, la omologherà prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti e con la stessa fisserà un’ ulteriore udienza dopo il termine di sei mesi. Questo, al fine di consentire la procedibilità della domanda di divorzio. Alla nuova udienza si ripeterà il meccanismo previsto dalla norma, pur se questa volta volto all’emanazione della finale sentenza di divorzio.



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Luigi Lusi

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