Pubblicazione legale:
Cosa è l’esecuzione penale? Di cosa si parla nello specifico?
L’ordinamento italiano (e la riforma Cartabia, da ultimo) consente, a condizioni ben precise (e non per tutti i reati), che il condannato in via definitiva a una pena detentiva sotto i 4 anni sconti la propria pena fuori dal carcere o a mezzo di pene sostitutive: già durante il processo di cognizione possono essere avanzate proposte di pene sostitutive (riforma Cartabia) e, da libero, il condannato in via definitiva può chiedere al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.
Descriverei, allora, l’esecuzione penale con due aggettivi; è materia estremamente:
L’esecuzione è, quindi, materia di prioritario interesse per la persona interessata.
L’esecuzione viene promossa sulla base di un titolo esecutivo divenuto irrevocabile.
La nozione di irrevocabilità si ricava dall’art. 648 c.p.p.: Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione(1°comma).
Se
l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare
l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per
cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata
l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso(2°comma).
Il decreto penale è irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione(3°comma).
L’art. 656 c.p.p. rappresenta una transizione procedimentale:
1. – dalla fase cognitiva, conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
2. – alla fase esecutiva, nella quale viene messa in esecuzione la condanna e avviata l’espiazione della pena.
Quale organo emette l’ordine di esecuzione?
Il P.M. (Pubblico Ministero) è l’organo che ha il dovere di emettere l’ordine di esecuzione nei confronti del condannato con sentenza passata in giudicato, specificando gli sviluppi del procedimento – a seconda se il condannato sia libero o detenuto – e curando l’esecuzione dei provvedimenti.
Qual è il PM competente?
L’autorità giudiziaria competente è il Procuratore della Repubblica presso il giudice dell’esecuzione, individuato, a mente dell’art. 665 c.p.p., in quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire.
L’ordine di esecuzione
Quando parliamo di ordine di esecuzione dobbiamo intendere il provvedimento con il quale il PM competente, determinata l’entità della pena detentiva eseguibile (computando eventuali presofferti, condoni, amnistie e fungibilità – dopo aver accertato che essa superi il limite di 4 anni o che, con pena anche inferiore, sia relativa a reati cd. «ostativi» – dispone la carcerazione del condannato.
I requisiti dell’ordine di esecuzione
L’ordine di esecuzione deve contenere tutti i dati riportati nell’estratto della sentenza:
le disposizioni necessarie all’esecuzione.
I principali casi di sospensione dell’ordine di esecuzione
Ci sono casi in cui l’ordine di esecuzione può essere sospeso. L’esecuzione deve essere sospesa se la pena da espiare, per reati non «ostativi», in concreto non supera i 4 anni (6 nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990).
Nel computo vanno considerate anche:
1. – l’eventuale liberazione anticipata (art. 54 O.P.)
2. – la carcerazione fungibile (art. 657 c.p.p.)
3.
– se l’eventuale presofferto “copra” (o meno) la pena irrogata per le
ipotesi ostative (co.9) (che affronteremo tra poco): secondo una
corretta applicazione ispirata al favor rei, non si sospenderà la pena solo nel caso non sia stata interamente espiata la pena relativa al reato cd. ostativo.
A questo punto, il PM emette sia un ordine di esecuzione sia un decreto, contestuale all’ordine di esecuzione, da notificare al condannato e al difensore, con il quale (decreto) è disposta la sospensione dell’esecuzione della pena.
Il decreto deve contenere l’avviso che sarà disposta la carcerazione qualora il condannato, entro 30 giorni dalla notifica, non depositi istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.
Fondamentale presentare istanza nei tempi dovuti
E’ decisivo presentare/depositare l’istanza di misura alternativa nei tempi dovuti: aspetto da non sottovalutare perché il termine è perentorio (una volta scaduto, l’istanza di ammissione alle misure alternative chieste diviene, secondo legge, inammissibile). Se l’istanza viene, invece, presentata nei termini, l’ordine di esecuzione rimane SOSPESO fino alla decisione della Magistratura di Sorveglianza.
Se l’istanza NON viene presentata nei termini, ne consegue la revoca di diritto del decreto di sospensione e il pieno vigore dell’Ordine di Esecuzione (idem se l’istanza ex art. 90 DPR 309/90 è inammissibile, nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza e se il programma ex art. 94 DPR 309/90 non è iniziato nei 5 gg.).
Il divieto di sospensione, cos’è?
Rilevante e complessa la disciplina del co. 9 dell’art. 656 c.p.p.: La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5… non può essere disposta in 2 casi, facenti riferimento a indici di ritenuta gravità, considerati meritevoli di una esecuzione sicuramente detentiva almeno in una prima fase. E ciò in base:
– a un parametro oggettivo (titolo del reato della condanna): è il caso della lett. a);
– alla posizione cautelare del condannato (lett. b).
L’esecuzione non può essere sospesa…
nei casi di condanna per i delitti di cui all’art. 4 bis O.P.; fra questi (non esaustivamente) (co. 9, lett. a):
1. associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti;
2. sequestro di persona a scopo di estorsione;
3. delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale;
4. omicidio, rapina aggravata, produzione e traffico di stupefacenti aggravati;
5. violenza sessuale.
L’elenco è tassativo: l’ostatività NON si estende alle fattispecie tentate.
Ci sono ulteriori casi previsti dalla Legge in cui l’esecuzione non può essere sospesa:
–
se il condannato è detenuto in carcere [comma 9, lett. b); (mentre è da
sospendere se si trovi agli arresti domiciliari (co. 10), qualora la
residua pena da eseguire sia inferiore ad anni 4],
– per (divieto di)
doppia sospensione su una stessa condanna, seppur per misure
alternative diverse o diversamente motivate (co. 7),
– se il condannato non presenta istanza di misura alternativa o la presenta fuori termine.
Quali sono i casi di rinvio dell’esecuzione?
I casi di rinvio dell’esecuzione si possono suddividere in due modalità: obbligatorio e facoltativo.
I principali casi di rinvio obbligatorio sono:
nei confronti di una donna che ha partorito da meno di 6 mesi;
se deve aver luogo nei confronti di persone affette da H.I.V. nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.
I principali casi di rinvio facoltativo sono:
Fine pena, significato
Dal momento che la persona condannata inizia ad espiare la pena, in qualsivoglia modalità, il PM competente (Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale circondariale o quello della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello distrettuale) determina la data del fine pena: l’ultimo giorno, mese e anno nel quale cessa l’espiazione della pena.
Quella data del fine pena è riportata all’interno di un provvedimento denominato ordine di scarcerazione (se il condannato era detenuto al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, questo è già previsto nell’ultimo Ordine di Esecuzione notificatogli) emesso dal medesimo PM competente.