Sentenza giudiziaria:
La condomina ricorrente conveniva in giudizio (Tribunale Roma) il Condominio al fine di sentir annullare la Delib. Assembleare con la quale era stata negata ad essa condomina l’autorizzazione a installare una canna fumaria sul muro perimetrale, e di sentire, in ogni caso, accertare il diritto dell’attrice a installare la canna fumaria; che nella resistenza del Condominio convenuto (che propose anche una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’eliminazione della parte di canna fumaria già installata sulla chiostrina interna dello stabile), il Tribunale di Roma, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiarò il diritto della condomina ricorrente a collocare, sulla parete esterna dell’edificio prospiciente il cortile, una canna fumaria per l’espulsione dei vapori di cucina secondo il percorso suggerito dal consulente tecnico d’ufficio, da realizzare secondo le indicazioni della c.t.u.; che, in accoglimento del gravame del Condominio, la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande della condomina ricorrente nei confronti del Condominio e ha condannato la predetta società alla rimozione della restante parte della canna fumaria posta a servizio dei locali di sua proprietà; che la installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio condominiale, a esclusivo servizio di un condomino, costituisce legittimo uso della cosa comune purchè tale uso non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro dell’edificio nè ai diritti degli altri condomini.