Sentenza giudiziaria:
Il mio assistito era accusato del delitto di favoreggiamento della prostituzione, per avere consapevolmente consentito ad alcune ragazze di esercitare la loro “attività” all’interno della struttura ricettiva (b&b) da lui gestita.
È stato giudicato nelle forme del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed alla multa di 600 euro, nonché alle sanzioni accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici, dall’esercizio della tutela e della curatela per anni due, oltre che alla sanzione accessoria della perdita della licenza d’esercizio ed al pagamento delle spese processuali.
Ho impugnato la sentenza di condanna evidenziando come le intercettazioni poste a base di essa non fossero idonee a dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Le conversazioni intercettate, infatti, anche se numerose, erano ambigue e si prestavano a più interpretazioni; perciò non potevano costituire “prova sufficiente” ai fini della condanna.
La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le censure formulate dalla difesa attraverso l’atto di impugnazione, ha riformato la sentenza del giudice di primo grado assolvendo l’imputato, perché la sua responsabilità penale non è stata accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”.