Il reato di diffamazione a mezzo whatsapp

Scritto da: Ludovica Marano - Omnia Iustitiae




Pubblicazione legale: L'articolo analizza il reato di diffamazione ei suoi presupposti legali, sottolineando che la reputazione della persona offesa è il bene giuridico protetto. I requisiti chiave per configurare il reato sono: Assenza dell'offeso: Questo presupposto riguarda il fatto che la persona offesa non può direttamente percepire l'addebito diffamatorio. Questa mancanza di opportunità di difesa rende la diffamazione più offensiva rispetto all'ingiuria, che è stata depenalizzata. Offesa alla reputazione: Si fa riferimento alla capacità delle parole diffamatorie di danneggiare la reputazione della persona offesa. Presenza di almeno due testimoni: Il reato può essere costituito solo se almeno due persone, esclusi il colpevole e la vittima, possono percepire le parole diffamatorie. Anche se l'offesa è comunicata a una persona sola, se questa la diffonde ad altri, il reato è ritenuto configurato. La Suprema Corte ha fornito una decisione importante su questo tema. Ha dichiarato che pubblicare espressioni lesive e diffamatorie sullo stato di WhatsApp costituisce il reato di diffamazione, poiché queste dichiarazioni possono essere lette da tutti i contatti presenti nella rubrica dell'autore e avere un'applicazione ampia. La breve durata della storia su WhatsApp (solitamente 24 ore) è sufficiente a danneggiare l'immagine della persona offesa. Questo perché le immagini possono essere catturate dagli screen-shot e condivise con altri contatti, diffondendo potenzialmente il messaggio in modo illimitato. Questa catena può portare a una diffusione molto ampia, andando oltre i "soli contatti" iniziali.

Fonte: Omnia Iustitiae - leggi l'articolo



Pubblicato da:


Ludovica Marano

Avvocato Penalista




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