Esperienza di lavoro:
In tema di minori ho potuto seguire un procedimento di adozione del figlio del coniuge presso il Tribunale dei Minori di Milano.
La legge sull'adozione, invero, permette ai genitori che hanno avuto figli dal loro primo matrimonio o comunque da una relazione anche non coniugale, di far adottare il proprio figlio dalla seconda moglie ovvero dal secondo marito nell'ipotesi in cui il genitore biologico del minore si trovi in condizioni tali da non occuparsi del figlio stesso.
E', in ipotesi quali quelle di cui sopra, necessario che il genitore biologico del minore conceda l'assenso alla moglie ovvero al marito dell'altro genitore che, allora, potrà presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente - in questo caso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore ha la propria residenza - per chiedere l'adozione del bambino.
L'assenso non è richiesto solo ed esclusivamente ove si sia in grado di dimostrare la completa irreperibilità del genitore biologico.
Casi quali quello appena descritto sono, al giorno d'oggi, tutt'altro che infrequenti e permettono al minore nonchè al genitore adottivo di vedersi riconosciuto formalmente un ruolo all'interno della nuova famiglia.
Lo studio, nello specifico, ha avanzato ricorso per far sì che una bambina, la cui madre biologica è da anni pressochè irreperibile, potesse essere adottata dalla nuova moglie di suo padre, colei che l'ha effettivamente educata e cresciuta e che rappresenta a tutti gli effetti l'unica figura materna della sua vita.