Pubblicazione legale:
Commette il reato di uccisione di animali chiunque provochi la morte di un animale senza necessità o per crudeltà. La necessità presuppone una situazione di pericolo imminente oppure l’aggravamento di un danno alla propria persona o a terzi o ai propri beni e l’uccisione dell’animale rappresenti, secondo il soggetto agente, l’unico modo per evitarlo. La crudeltà consiste nell’infliggere all’animale inutili e atroci sofferenze per mera cattiveria, fine a se stessa.
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., che prevede la responsabilità omissiva impropria, commette il reato di uccisione di animali anche il proprietario dell’animale che non gli somministri cibo e acqua, provocandone la morte.
L’art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale prevede alcune eccezioni: le norme previste nel Titolo IX bis del libro II codice penale, poste a tutela del sentimento per gli animali, non si applicano infatti “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”. Non si applicano, inoltre, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente
Fonte: Pagina professionale Fb Avv. Luca Monaco