Pubblicazione legale:
Il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l’impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non è un litisconsorte necessario (art. 141, D.L. 209/05).
Un soggetto terzo trasportato, a seguito di un sinistro stradale, istaurava dinanzi al Giudice di Pace di Siena un giudizio sia nei confronti dell’impresa di assicurazione sia contro il conducente dell’autovettura nel quale era a bordo.
Il giudice di prime cure prendeva atto della cessazione delle materia del contendere in quanto l’impresa di Assicurazione aveva proceduto, nelle more del giudizio, al risarcimento del danno ma condannava la parte attrice-trasportata alla rifusione delle spese legali sostenute dal conducente del veicolo ingiustamente convenuto in causa.
Lo stesso attore proponeva appello al Tribunale di Siena per la condanna sopra esposta sostenendo che il vettore fosse stato un litisconsorte necessario.
Fonte: Sentenza tribunale siena - leggi l'articolo