Pubblicazione legale:
I dispositivi medici sono sempre più spesso software, stand alone oppure incorporati in altri prodotti o dispositivi.
Lo sviluppo del software viene affidato frequentemente dal fabbricante di DM ad un soggetto terzo, prestatore d’opera; il rapporto è regolato da un contratto che in molti casi si limita a disciplinare gli aspetti economici del rapporto senza tenere nella dovuta considerazione la regolamentazione della proprietà intellettuale o industriale del software.
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata proprio in merito al tema della tutela delle opere dell’ingegno realizzate su commissione da autori prestatori di lavoro autonomo, con particolare riguardo alla disciplina dei files esecutivi e files sorgente.
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