Rientro a casa del minore allontanato, se risponde al suo interesse e ai suoi desideri. Tribunale per i Minorenni di Potenza, Decreto provv. 19 luglio 2024

Scritto da: Giusy Montesano - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia




Pubblicazione legale: Sentenza ottenuta al Tribunale per i Minorenni di Potenza Art. 403 c.c.; Art. 473-bis.29 c.p.c. Allontanamento del minore – interesse – correzione - mezzi di Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con decreto provvisorio ex art. 473-bis. 29 c.p.c., benché pendente un reclamo innanzi alla Corte d'Appello, vista la sopravvenienza di giustificati motivi, revoca l'affidamento ai nonni paterni disposto con provvedimento collegiale di conferma della convalida dell'allontanamento ai sensi dell’art. 403 c.c. La decisione viene assunta in ragione di un'esigenza di pregnante tutela del minore, desideroso di rientrare a casa in quanto stanco di stare lontano dai suoi spazi, dalle sue comodità, dai suoi interessi, e considerata la collaborazione dei genitori impegnati a bandire l'utilizzo di mezzi di correzione fisici per educare il figlio. Durante l’istruttoria è emerso un ridimensionamento della situazione inizialmente configurata e si sono palesati problemi di natura interpersonale del minore, che i genitori verosimilmente hanno avuto difficoltà a gestire, con ciò lasciandosi andare a strumenti direttivi ed educativi inappropriati. Confermate le misure a tutela del minore già assunte, il Tribunale invita i genitori a continuare a collaborare e ad astenersi dall'uso di mezzi educativi fisici, disponendo l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare a fini di supporto e monitoraggio del nucleo, con riserva sulla richiesta di decadenza.

Fonte: Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - leggi l'articolo



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Giusy Montesano

Avvocato familiarista




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