Obbligo di redazione dell’inventario per il chiamato nel possesso di beni ereditari ai fini della rinuncia all’eredità

Corte d’Appello di Catania, sentenza n. 480 del 01 aprile 2026




Sentenza giudiziaria: Ai sensi dell’art. 485 cod. civ. il chiamato all’eredità che si trova nel possesso di beni ereditari, ha l’ONERE di fare, entro TRE mesi, l’inventario. Se NON provvede a redigere l'inventario entro tale termine: a) PERDE il diritto di ACCETTARE l’eredità con beneficio di inventario; b) PERDE il diritto di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori. CONSEGUENZA: scaduto il termine stabilito dalle legge per la redazione dell’inventario, se non procede alcuno dei diritti di cu alla lett. a) o b) il chiamato all'eredità è considerato ope legis EREDE PURO E SEMPLICE.



Pubblicato da:


Giuseppe Margiotta

Avvocato




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